Art. 788 – Motivo illecito

Il motivo illecito(1) 1345 c.c. rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità(2) 626 c.c..

Note

(1)

Deve, cioè, essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343, 1345 del c.c.).

(2)

Il motivo illecito non deve necessariamente risultare dall’atto ma deve essere da questo desumibile interpretando la volontà del donante.

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