La donazione può essere gravata da un onere(1) 794, 797 c.c..
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata(2).
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato 1174 c.c.(3), anche durante la vita del donante stesso 648 c.c..
La risoluzione per inadempimento 1453 c.c. dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi 2652 n. 1 c.c..
Note
(1)
L’onere consiste nell’imposizione di un peso rivolta al beneficiario della donazione che limita gli effetti dell’atto. Non assume la natura di corrispettivo, ma riduce la liberalità che resta, in ogni caso, la causa della donazione.
(2)
Ove l’adempimento dell’onere comporti l’uso di risorse maggiori rispetto a quelle ricevute attraverso la donazione, l’onerato non è tenuto all’adempimento per la parte in eccedenza.
(3)
Legittimato non è chiunque ma solo colui che possa ricevere un vantaggio, seppur indiretto, dall’adempimento.