Art. 794 – Onere illecito o impossibile

L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante(1) v. 788 c.c..

Note

(1)

Legittimati ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità e la conseguente restituzione del bene donato sono il donante e gli eredi di questo.

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