Art. 795 – Divieto di sostituzione

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà(1).

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione(2).

Note

(1)

Si tratta delle ipotesi di sostituzione ordinaria (v. art. 688 del c.c.) e di quella fedecommissaria (v. art. 692 del c.c.).

(2)

E’ un’ipotesi di nullità parziale, applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”.

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