Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia(1);
2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui(2);
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario 793 c.c., o di donazione rimuneratoria 770 c.c., nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Note
(1)
La garanzia deve essere stata espressamente prevista, anche in un atto separato rispetto alla donazione, e non può essere desunta implicitamente.
(2)
Per dolo si intende la consapevolezza in capo al donante circa l’altruità del bene.
Per fatto personale, invece, si intende un comportamento doloso del donante che faccia venir meno gli effetti dell’atto di liberalità (es. l’alienazione del bene donato prima che il donatario abbia trascritto l’atto in suo favore).