Art. 801 – Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine 800 c.c. non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463(1), ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435(2) e 436 802, 806 c.c.(3).

Note

(1)

Si tratta delle ipotesi in cui il donatario abbia:
– ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo (v. 463 n. 1 del c.c.);
– abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio, es. l’istigazione al suicidio di minore di anni 14 (v. 463 n. 2 del c.c.);
– abbia denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni (v. 463 n. 3 del c.c.).

(2)

Il riferimento è, oramai, privo di rilievo stante l’ abrogazione dell’art. 435 del c.c. per opera della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

(3)

Ai sensi dell’art. 437 del c.c., il donatario è obbligato a prestare gli alimenti al donante, prima di qualsiasi altro soggetto. In caso di inadempimento è possibile revocare la donazione.

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