Art. 802 – Termini e legittimazione ad agire

La domanda(1) di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione 2652 n. 1, 2964 c.c..

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario 575 ss. c.p. in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Note

(1)

Per ottenere la revocazione della donazione è necessario proporre domanda giudiziale, cui consegue, in caso di vittorioso esperimento dell’azione, una sentenza costitutiva.

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