Art. 803 – Revocazione per sopravvenienza di figli

(1)Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono 805 c.c. essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante 800 c.c.. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio 250, ss., 687 c.c., salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio(2).

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito 462 c.c. al tempo della donazione 804, 806, 809 c.c..

Note

(1)

L’articolo è stato modificato dall’art. 88, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.

(2)

La Corte Costituzionale, con sent. del 3 luglio 2000, n. 250, ha dichiarato incostituzionale questo comma nella parte in cui prevede che, in caso di sopravvenienza del figlio “naturale” (oggi “nato fuori del matrimonio”), la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione, riconoscendo in tale previsione il profilo di incostituzionalità della disparità di trattamento e della palese irragionevolezza.

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