(1)L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli 803 c.c. deve essere proposta entro cinque anni(2) dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente(3).
Note
(1)
L’articolo è stato modificato dall’art. 88, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.
(2)
Il termine è di decadenza (v. art. 2964 del c.c.). Il termine si riapre, di volta in volta, in caso di sopravvenienza di nuovi figli o discendenti.
La domanda per l’esercizio dell’azione di revocazione deve essere trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 1 del c.c..
(3)
In tal caso, infatti, viene a mancare il presupposto stesso della revocazione (v. 803 del c.c.).