La revocazione per ingratitudine 801 c.c. o per sopravvenienza di figli 803 c.c. non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda(1), salvi gli effetti della trascrizione di questa 807 c.c..
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali(2)(3) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Note
(1)
Stante la natura strettamente personale dell’azione di revocazione, ove il bene donato sia stato alienato ad un terzo, questo fa salvo il suo acquisto se trascritto prima della domanda giudiziale di revocazione. In tale caso il donante, quale unico rimedio, potrà chiedere al donatario la refusione del valore.
(2)
Anche in questo caso è necessaria la trascrizione dell’atto con cui è stato costituito il diritto reale del terzo sul bene donato.
(3)
La norma si ritiene applicabile anche ai diritti reali di garanzia.