Art. 809 – Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine 801 c.c. e per sopravvenienza di figli 803 c.c. nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari 553 ss.(1).

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770(2) e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione(3).

Note

(1)

La donazione indiretta è una particolare forma di donazione che, pur essendo posta in essere con forme diverse rispetto a quelle tipiche della donazione, produce gli effetti di un atto di liberalità, ossia l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario. Sono considerate esempi di donazione indiretta, ove vi sia spirito di liberalità, la remissione di debito, la rinuncia dell’eredità pura e semplice, il contratto a favore di terzo, ecc.

(2)

Si tratta delle liberalità d’uso (v. art. 770 comma 2 del c.c.).

(3)

Ossia le spese di mantenimento, di educazione e malattia, nonché quelle ordinarie per l’abbigliamento e le nozze fatte a favore dei figli (e discendenti) e del coniuge del defunto.

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