Art. 810 – Nozione

Sono beni le cose(1) che possono formare oggetto di diritti 832.

Note

(1)

Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall’utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo; dall’accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile, infatti, che vi siano cose non beni giuridici, basti citare a questo proposito l’aria, e beni giuridici che non siano allo stesso tempo cose. Basti pensare, a tale riguardo, alle opere dell’ingegno.

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