Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione(1).
Sono mobili tutti gli altri beni(2).
Note
(1)
Il secondo comma riguarda i beni non immobili, perché non incorporati al suolo, ma che il legislatore considera tali.
(2)
La regolamentazione giuridica propria delle due categorie di beni è differente in ordine alla forma degli atti, scritta per i negozi che hanno ad oggetto i diritti reali immobiliari e libera per quelli che hanno ad oggetto i beni mobili; alla pubblicità, perché le vicende giuridiche dei beni immobili sono trascritte in pubblici registri, allo scopo di porre i terzi in condizione di venirne edotti di tale circostanza, per i beni mobili vale, invece, il possesso, perché il trasferimento materiale di un bene mobile permette ai terzi di venirne a conoscenza; alla garanzia, dal momento che i beni immobili sono passibili di ipoteca, quelli mobili, invece, di pegno.
I beni mobili possono, peraltro, non appartenere a nessuno, c.d. res nullius; se i beni immobili non sono di proprietà di alcuno, divengono, invece, automaticamente di proprietà dello Stato.