Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole(1) a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione(2) può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale(3) sulla medesima(4).
Note
(1)
La destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale non può essere nè occasionale nè temporaneo.
(2)
La pertinenza è caratterizzata dall’oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. Molto dibattuta è la questione relativa alla destinazione a pertinenza, si discute cioè se essa possa essere attuata dal proprietario di entrambe le cose, o dal solo proprietario della cosa principale. I giudici ritengono che la destinazione a pertinenza possa essere impressa solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose (v. art. 819 del c.c.).
(3)
La giurisprudenza e la dottrina hanno ricompreso nel novero di soggetti legittimati a dar vita ad un rapporto pertinenziale anche i titolari di servitù personali e il possessore (1141).
(4)
Vedasi a questo proposito l’ art. 26 u.c. della l. 1985, n. 47, il quale prevede che gli spazi deputati a parcheggio di cui all’art. 18 della l. 1967, n. 765 sono pertinenze delle abitazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, 819 del codice civile. Su tale questione cfr. anche art. 41 sexies, l. 1942, n. 1150, nonché la l. 1989, n. 122.