Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto(1).
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici(2).
La cessazione(3) della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
Note
(1)
Il brocardo latino accessorium sequitur principale, salvo differente disposizione, si applica sia agli atti tra vivi aventi effetti reali (compravendita, v. 1470) od obbligatori (locazione, v. 1571), che agli atti mortis causa (v. 667, 1477, 2810 n. 1).
(2)
La pertinenza può essere oggetto di singoli atti o rapporti giuridici, dal momento che ben può essere divisa dalla cosa principale.
(3)
Il rapporto pertinenziale termina con il venir meno del vincolo di destinazione che pesa sulla pertinenza. Quest’ultimo cessa se il titolare della cosa principale esprime l’intenzione di non servirsi della pertinenza, se la cosa principale o la pertinenza si distruggono, oppure se la pertinenza non è più atta a svolgere la funzione che le è propria.