La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi 818(1). Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede(2) se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri 247, 863 cod. nav..
Note
(1)
Se la cosa deputata a divenire pertinenza di un’altra non appartiene a chi ne imprime la destinazione, il nesso pertinenziale è instabile, dal momento che il titolare della prima non perde il relativo diritto sulla stessa.
(2)
La disposizione individua un sistema di tutela della buona fede dei terzi acquirenti della cosa principale, dalle eccezioni del titolare o del terzo acquirente della pertinenza concernenti l’interruzione del nesso intercorrente tra le due suddette cose. Se il terzo acquirente era, invece, in malafede, era a conoscenza, cioè, del fatto che la titolarità della pertinenza faceva capo ad altri, il proprietario della medesima può far valere il relativo diritto con ogni mezzo.