Art. 820 – Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finché non avviene la separazione(1), i frutti formano parte della cosa 516 c.p.c.. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura 771 comma 1, 1348, 1472; 531 c.p.c..

Sono frutti civili(2) quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali 1224, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita 1861, il corrispettivo delle locazioni.

Note

(1)

Ricorre l’istituto giuridico della separazione qualora il frutto si stacchi dalla cosa da cui deriva.

(2)

I frutti naturali e civili non vengono individuati in modo tassativo: il latte e la lana sono anch’essi, e ciò a titolo esemplificativo, frutti naturali. È controverso se i dividendi sulle azioni societarie (v. 2433) debbano essere considerati frutti civili di queste.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?