Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico 823, i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti(1), quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti(2) o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi(3).
Note
(1)
L’articolo prevede anche per i diritti reali di godimento che fanno capo allo Stato o agli enti pubblici territoriali la regolamentazione propria dei beni demaniali.
(2)
Sono le c.d. servitù pubbliche come, ad esempio, la servitù di scarico che grava sui terreni limitrofi ai laghi, al fine di consentire il deflusso delle acque in eccedenza.
(3)
Tale disposizione positivizza in tal modo le c.d. servitù di uso pubblico, che vengono in essere a vantaggio di una collettività indeterminata di persone. Ne è esempio molto diffuso la servitù di passaggio su strada privata.