Art. 828 – Condizione giuridica dei beni patrimoniali

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni 826 sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice 11(1).

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile 826 non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano 830, 1145.

Note

(1)

I beni patrimoniali indisponibili non sono inalienabili, ma, comunque, non possono essere sottratti alla finalità che è loro propria, se non con le modalità stabiliti previste in materia dalla legge.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?