I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni 826 sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice 11(1).
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile 826 non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano 830, 1145.
Note
(1)
I beni patrimoniali indisponibili non sono inalienabili, ma, comunque, non possono essere sottratti alla finalità che è loro propria, se non con le modalità stabiliti previste in materia dalla legge.