In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti(1).
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente 1264.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere(2) l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione(3).
Note
(1)
Diversamente dall’art. 965, la disposizione in esame pone un limite alla solidarietà in ordine al versamento dei canoni arretrati e che sono maturati sino al momento della notificazione al concedente dell’atto di acquisto.
(2)
Si ha trasferimento del diritto al momento dell’alienazione.
Non si può, pertanto, ottenere la restituzione del versamento effettuato spontaneamente dal concessionario.
(3)
E’ dubbio se la notifica è solo quella effettuata in forma solenne dall’ufficiale giudiziario, oppure anche qualsiasi forma di comunicazione atta allo scopo (ne può essere esempio il portare in giudizio il titolo in forza del quale si è proceduto all’alienazione).