Art. 995 – Cose consumabili

Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene(1) e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.

Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità 1258(2).

Note

(1)

Al quasi-usufruttuario, che può disporre della cosa, si riconosce il conseguente potere di alienare il bene stesso.

(2)

A parere di certa dottrina l’istituto in esame è assimilabile al mutuo; altri autori affermano, invece, che relativamente all’obbligazione del tantundem eiusdem generis, non potrebbero applicarsi gli artt. 1816 e 1817, in base ai quali, se non è fissato un termine preciso, l’usufruttuario dovrebbe restituire la cosa ogni volta che il giudice stabilisse in questo senso.

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