Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene(1) e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità 1258(2).
Note
(1)
Al quasi-usufruttuario, che può disporre della cosa, si riconosce il conseguente potere di alienare il bene stesso.
(2)
A parere di certa dottrina l’istituto in esame è assimilabile al mutuo; altri autori affermano, invece, che relativamente all’obbligazione del tantundem eiusdem generis, non potrebbero applicarsi gli artt. 1816 e 1817, in base ai quali, se non è fissato un termine preciso, l’usufruttuario dovrebbe restituire la cosa ogni volta che il giudice stabilisse in questo senso.