Il 28esimo regime europeo: semplificazione apparente e smantellamento silenzioso del controllo di legalità

Il cosiddetto “28esimo regime” della Unione europea nasce con l’ambizione dichiarata di superare la frammentazione dei diritti societari nazionali, offrendo alle imprese un quadro opzionale, uniforme e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Nella narrazione ufficiale si parla di armonizzazione, di integrazione del mercato interno, di riduzione degli ostacoli alla libertà di stabilimento. Tuttavia, a ben vedere, non siamo affatto dinanzi a un processo di armonizzazione: siamo piuttosto di fronte a un’operazione di deregolamentazione settoriale, che incide profondamente sul sistema dei controlli e delle garanzie costruito negli ordinamenti continentali.

L’armonizzazione presuppone un avvicinamento tra discipline nazionali, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e degli equilibri interni. Qui, invece, si introduce un regime parallelo, alternativo, che consente di eludere – in via opzionale – i presidi previsti dalle normative statali. Non si uniformano le regole: si crea un canale semplificato che riduce obblighi, attenua controlli, comprime il ruolo dei pubblici ufficiali. È una logica competitiva tra ordinamenti, non una sintesi tra sistemi.

Non può non rilevarsi come questa iniziativa sia maturata in un clima politico segnato dalle recenti sollecitazioni provenienti da Mario Draghi, che ha richiamato con forza le istituzioni europee a superare l’immobilismo e a dotarsi di strumenti più incisivi per sostenere la competitività del continente. A fronte di tali richiami, la risposta della Unione europea appare, tuttavia, affrettata e mal calibrata: si è avvertita l’esigenza di “fare qualcosa”, ma lo si è fatto intervenendo in modo superficiale su un settore delicatissimo, scegliendo la scorciatoia della semplificazione normativa invece di affrontare con rigore le vere cause della scarsa competitività.

La ratio effettiva della disciplina appare dunque diversa da quella proclamata. Non si tratta di coordinare le legislazioni per garantire maggiore certezza del diritto, bensì di abbassare la soglia regolatoria nel momento genetico dell’impresa, con l’idea che minori vincoli equivalgano automaticamente a maggiore competitività. È una visione riduttiva, che trascura la funzione sistemica delle regole e il valore economico della sicurezza giuridica.

Il 28esimo regime interviene in modo incisivo sulla costituzione delle società, promuovendo procedure integralmente digitali e, in prospettiva, riducendo o eliminando il controllo preventivo di legalità affidato a un soggetto terzo e imparziale. Ma la nascita di una società non è un atto meramente amministrativo: è la creazione di un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, dotato di autonomia patrimoniale perfetta, capace di incidere sui diritti di creditori, lavoratori, investitori e consumatori.

Nel modello giuridico continentale, il controllo notarile rappresenta un presidio essenziale. Il Notaio verifica l’identità delle parti, la loro capacità, la conformità dell’atto costitutivo alle norme imperative, l’adeguatezza dell’assetto statutario rispetto all’oggetto sociale e alla struttura prescelta. Tale funzione non è un retaggio corporativo, ma una garanzia preventiva di legalità che riduce il contenzioso e rafforza la fiducia nei traffici economici.

Sostituire o marginalizzare questo controllo in nome della rapidità significa spostare il rischio dal momento genetico a quello patologico. La deregolamentazione può produrre un apparente risparmio iniziale, ma genera costi occulti: aumento delle controversie, maggiori insolvenze, utilizzo distorto dello schermo societario per finalità elusive o fraudolente. Il mercato, privo di un filtro qualificato, diventa più esposto a fenomeni opportunistici.

L’impatto sul settore notarile sarà significativo. Se il 28esimo regime verrà attuato senza un ruolo determinante della categoria notarile nel controllo delle costituzioni, si assisterà a una contrazione delle competenze in materia societaria e a una progressiva disintermediazione del controllo pubblico. Ma la questione non è corporativa: non si tratta di difendere una riserva di attività, bensì di preservare un modello di prevenzione che ha garantito stabilità e affidabilità al sistema economico.

Quanto ai benefici, occorre distinguere tra aspettative e realtà. È plausibile che talune imprese con vocazione internazionale possano apprezzare un quadro normativo uniforme e più leggero, riducendo costi di adattamento e consulenza. Tuttavia, per il tessuto imprenditoriale composto prevalentemente da piccole e medie imprese, i vantaggi appaiono meno evidenti. In un contesto deregolamentato, la riduzione dei controlli può tradursi in maggiore esposizione a rischi contrattuali e patrimoniali.

L’Europa è chiamata a una scelta di fondo: reagire alle critiche sull’immobilismo con interventi simbolici o costruire riforme strutturali fondate su equilibrio e qualità normativa. Il Notaio non è un ostacolo all’innovazione, ma un alleato della modernizzazione, purché si comprenda che tecnologia e controllo di legalità non sono alternativi. Le procedure digitali possono e devono integrarsi con il vaglio notarile, non sostituirlo.

Se il 28esimo regime resterà un esperimento di deregolamentazione frettolosa, esso rischierà di indebolire il sistema senza generare benefici diffusi. Se invece verrà ripensato valorizzando i presìdi di legalità, potrà contribuire a un mercato più efficiente senza sacrificare la tutela dell’interesse generale.

La vera competitività europea non si costruisce eliminando i controlli, ma rendendoli più intelligenti e coerenti con l’evoluzione tecnologica.

In questa prospettiva, la funzione notarile deve continuare a svolgere un ruolo determinante nel controllo delle costituzioni societarie, a garanzia non di una categoria, ma della collettività.

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