Terzo settore, la nuova fiscalità ETS dal 2026: impatti sistemici, criticità residue e rischi per gli enti non iscritti al RUNTS

L’avvio della fiscalità ETS dal 1° gennaio 2026, reso possibile dalla comfort letter della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea del 7 marzo 2025, conclude definitivamente la stagione delle ONLUS e introduce un nuovo assetto impositivo fondato sulla distinzione strutturale tra enti iscritti al RUNTS ed enti che restano fuori dal perimetro del Terzo settore. La linea di confine non è meramente formale: sul piano fiscale, contabile e civilistico, essa determina differenze profonde nella qualificazione delle attività, nelle modalità di imputazione dei costi e nella tenuta stessa del profilo di non commercialità degli enti.

La comfort letter (caso SA.63927), pur non costituendo una decisione vincolante, ha riconosciuto la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato di tre pilastri del Codice del Terzo settore: gli articoli 79, 80 e 86 CTS e l’esenzione IRES prevista dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 per gli utili vincolati delle imprese sociali. Il recepimento avvenuto con il Decreto Fiscale del giugno 2025 ha reso operative tali disposizioni, mentre il D.Lgs. n. 186/2025 ha definito gli ultimi interventi di allineamento, introducendo l’articolo 79‑bis CTS e ridefinendo la soglia del regime forfetario per ODV e APS a 85.000 euro.

Con il venir meno dell’Anagrafe ONLUS dal 1° gennaio 2026, gli enti che ancora ne detengono la qualifica sono chiamati, entro il 31 marzo 2026, a determinare il proprio inquadramento: iscrizione al RUNTS con adeguamento statutario, oppure fuoriuscita dal sistema agevolativo, con le conseguenze patrimoniali (anche in termini di devoluzione del patrimonio incrementale) e fiscali derivanti dalla cessazione definitiva del regime ONLUS. La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate ha già fornito prime indicazioni interpretative in merito alla decorrenza della fine del regime per gli enti con esercizi non solari, confermando un approccio graduato ma non dilatorio.

Per gli enti iscritti al RUNTS, il nuovo perimetro fiscale poggia su un criterio di non commercialità più rigoroso e verificabile: un’attività d’interesse generale è qualificata come non commerciale quando è gratuita o quando il corrispettivo non eccede i costi sostenuti, con una tolleranza massima del 6% per non più di tre esercizi consecutivi. Tale criterio, apparentemente semplice, implica l’introduzione di una contabilità analitica che consenta l’esatta imputazione dei costi ai diversi centri di attività. Non si tratta di un adempimento accessorio: la corretta tracciabilità dei costi è oggi elemento strutturale della prova della non commercialità. In ambito forfetario, rimangono disponibili l’articolo 80 CTS per le attività accessorie degli ETS non commerciali e l’articolo 86 CTS per ODV e APS; per le imprese sociali resta confermata l’esenzione IRES sugli utili allocati alle riserve vincolate.

La disciplina IVA segue un percorso autonomo: il legislatore, consapevole dell’impatto amministrativo della transizione da “esclusione” a “esenzione”, ha differito al 2036 l’entrata in vigore del nuovo regime per la maggior parte delle prestazioni associative. Ne deriva un lungo periodo transitorio nel quale gli enti potranno mantenere gli attuali modelli di gestione documentale e contabile, rinviando l’impatto della piena rilevanza IVA sulle operazioni interne.

Il quadro è sensibilmente diverso per gli enti che scelgono di non iscriversi al RUNTS. A partire dal 2026, la disciplina loro applicabile è quella degli articoli 143 ‑ 149 TUIR, nella versione ricalibrata dal legislatore a seguito della riforma del Terzo settore. La decommercializzazione dei corrispettivi specifici subisce una compressione significativa: sopravvive in forma piena solo per alcune categorie (associazioni religiose, politiche, sindacali, di categoria e ASD), mentre per gli altri enti i ricavi derivanti da prestazioni verso i soci tornano integralmente imponibili. Questo elemento, da solo, è sufficiente a modificare la struttura economica di molte realtà associative tradizionali, riportando all’imponibile componenti che per decenni erano rimaste in area neutrale.

Sul piano dei regimi forfetari, l’articolo 145 TUIR offre coefficienti di redditività generalmente meno favorevoli rispetto a quelli previsti dal Codice del Terzo settore, riducendo la convenienza fiscale per gli enti che manterranno una qualificazione “non ETS”. Anche in ambito IVA il mutamento è di rilievo: le prestazioni verso soci assumono ordinariamente rilevanza IVA (nella maggior parte dei casi come esenti), con conseguente obbligo di fatturazione e registrazione, salvo optare per la dispensa dagli adempimenti ex articolo 36‑bis del DPR 633/1972. La dispensa, però, comporta la rinuncia alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, con effetti talvolta penalizzanti sul cash flow dell’ente.

L’elemento di maggiore delicatezza, tuttavia, riguarda l’articolo 149 TUIR. L’insieme di ricavi imponibili, prestazioni rilevanti ai fini IVA ed erosione della decommercializzazione rende più frequente il superamento, anche involontario, dei parametri quantitativi e qualitativi che presidiano la qualifica di ente non commerciale. Il rischio di riqualificazione come ente commerciale – con applicazione integrale del regime d’impresa e recuperi d’imposta potenzialmente retroattivi – diventa conseguenza non eccezionale, ma fisiologica per gli enti che continueranno a operare con modalità organizzative e modelli economici tipici del previgente sistema.

A livello sistemico, la comfort letter segna una presa di posizione importante ma non definitiva: il riconoscimento della non comparabilità degli ETS rispetto alle imprese profit costituisce il fondamento che consente di differenziare il trattamento fiscale senza integrare aiuti di Stato; tuttavia, l’assenza di una decisione formale della Commissione induce parte della dottrina a una lettura prudenziale. È anche per questo che il legislatore nazionale ha scelto un recepimento selettivo e una graduale implementazione, evitando interventi anticipatori su istituti come la finanza sociale e limitando la portata delle misure sbloccate.

In questo nuovo contesto, il 2026 rappresenta un anno di scelte strategiche per migliaia di enti. L’ingresso nel RUNTS comporta un aumento degli adempimenti e una maggiore trasparenza amministrativa, ma garantisce un quadro normativo coerente e un accesso pieno alle agevolazioni. Restare fuori dal RUNTS, per contro, significa accettare un regime più rigido, una fiscalità meno generosa e un rischio concreto di attrarre la disciplina degli enti commerciali. La riforma impone dunque al Terzo settore un salto di governance: la fiscalità agevolata non è più una caratteristica del “non profit” in quanto tale, ma è la conseguenza di un’adesione consapevole e documentata ai requisiti sostanziali e formali posti dal Codice del Terzo settore.

Scarica l’articolo al seguente link:  2026_03_02_ItaliaOggi_Sette_pag.05

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