Il matrimonio può essere impugnato 127 da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza 129, 1434(1) o determinato da timore di eccezionale gravità(2) 1437 derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona(3) o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.
L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:
1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale 89(4);
2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione 178, 181 c.p. prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile 648 c.p.p.;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale 102, 105 c.p.;
4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine(5).
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore 119 2, 120 2, 123 2, 2964; 70 c.p.c..
Note
(1)
L’articolo si riferisce alla violenza (naturalmente morale) di cui all’art. 1435 del c.c., ossia alla minaccia atta a far temere un male ingiusto e notevole, avuto riguardo alle condizioni della persona di cui trattasi.
(2)
Si tratta del timore di un pericolo percepito dal soggetto, ed indotto da altri; rileva solo quando la persona si sia determinata a contrarre matrimonio solo per evitare il pericolo stesso. Non rileva, invece, il timore reverenziale, ossia la mera soggezione nei confronti di altri.
(3)
L’errore sulla persona riguarda l’identificazione della stessa, ossia l’aver scambiato le parti, confondendole, una rispetto all’altra; tale ipotesi diverge dal matrimonio sotto falso nome, che determinerà la rettificazione del solo atto di matrimonio, rimanendo valido ed efficace lo stesso.
(4)
La malattia o anomalia, persistente al momento dell’impugnazione, deve tuttavia esistere al momento del matrimonio e non essere però conosciuta dall’altro coniuge. Spetterà al giudice determinarne l’influenza sul consenso (Cass. 4876/2006). Archetipo dell’anomalia è la sterilità sessuale.
(5)
In tale ultima ipotesi, rileva la convinzione (poi rivelatasi erronea) del matrimonio conseguente a concepimento da lui causato; l’impugnazione è esperibile sino alla nascita, od anche successivamente qualora si sia svolta l’azione di disconoscimento di paternità.