Art. 141 – Competenza

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale(1).

Note

(1)

Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l’ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000, moltiplicata per quaranta dall’art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa ex artt. 13 e ss. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (con conseguente competenza, per la violazione, del Prefetto) il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 della citata L. 689/1981.

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