Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali(1) 179;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione 191(2);
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati(2);
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio(3) 181, 191.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Note
(1)
Alla lettera a) dell’articolo in esame viene configurata la contitolarità dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente, in costanza di matrimonio: tali beni, acquistati anche separatamente, diventano comuni ope legis , ed il coniuge che non ha partecipato all’acquisto ne sarà comproprietario per il 50%.
A tali beni si affiancano, per il medesimo regime operante, anche le aziende di cui al successivo punto d), e i beni acquistati per effetto di successione o donazione, se così specificato nell’atto di liberalità (lett. b), ultimo periodo dell’art. 179 del c.c.).
(2)
La cosiddetta “comunione de residuo” si instaura automaticamente al momento dello scioglimento della comunione, per l’equa divisione di quanto acquistato prima e quanto rimane poiché non speso. Si fa riferimento tanto alle lett. b) e c) dell’articolo in esame, quanto ai beni di cui all’art. 178 del c.c. destinati all’attività dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e agli incrementi dell’impresa costituita precedentemente.
(3)
In merito all’azienda coniugale, dovrà preliminarmente valutarsi la gestione congiunta o meno della stessa, ed il momento di costituzione rispetto alla celebrazione del matrimonio. Nulla quaestio se l’azienda venne costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi: è oggetto di comunione legale. Diverso se prima del matrimonio la stessa già appartenesse ad uno dei coniugi, ma successivamente venne gestita congiuntamente: la lett. d) e l’ultimo comma dell’articolo in esame specificano che solo eventuali utili ed incrementi andranno in comunione.