L’amministrazione dei beni della comunione 177, 1105 e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione(1), nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi 182; 102 c.p.c.(2).
Note
(1)
L’amministrazione dei beni spetta sempre ad entrambi i coniugi, ma essi si dovranno distinguere a seconda dell’ordinaria o della straordinaria amministrazione, consistendo quest’ultima nelle scelte e nelle decisioni che incidono più profondamente nel ménage familiare. E per tale caratteristica di questi importanti atti (decisioni, contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, rappresentanza in giudizio per le relative azioni), il legislatore ha richiesto il consenso di entrambi i coniugi.
(2)
La comunione tra coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote (così Corte cost. n. 311/1988 e Cass. S.U. 17952/2007) nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto di quota avente per oggetto i beni della comunione: il consenso dell’altro coniuge, di cui al co. II del presente articolo, non è un negozio unilaterale autorizzativo, bensì un atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione senza il quale sussisterebbe un vizio del negozio.