(1)I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 80 della L. 19 maggio 1975 n. 151.