(1)Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo 179(2).
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato 1703.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio 149, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati 185.
Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti 185.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 85 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Nel co. I del presente articolo si ribadisce che ognuno dei due coniugi ha il godimento e l’amministrazione dei beni esclusivi, risultando tali gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio dal singolo coniuge; a questi spetterà anche la gestione separata ed autonoma degli stessi.