Art. 270 – Legittimazione attiva e termine

(1)L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio 2934.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti(2).

Si applica l’art. 245(3).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 114 della L. 119 maggio 1975 n. 151.

(2)

L’azione del figlio ha carattere personalissimo, ma la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se conosciuta giudizialmente perchè dichiarata in udienza o notificata.
La nomina del curatore speciale è invece eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore.

(3)

Comma aggiunto dall’art. 31.1, lett. c), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

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