Art. 269 – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

(1)La paternità e la maternità naturale(2) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso 250, 253.

La prova(3) della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo 30 Cost..

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale(2)(4).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 113 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Termine abrogato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3)

Con “ogni mezzo” sono da intendersi gli elementi presuntivi, rimessi alla discrezionalità del giudice del merito, purché siano plurimi, gravi, univoci e concordanti. Il Giudice valuterà la coerenza logica e la completezza delle deduzioni.
Il pieno convincimento viene di solito ottenuto mediante le prove ematologiche e genetiche, le quali permettono di escludere con certezza la paternità e costituiscono comportamento valutabile dal giudice qualora venga opposto un rifiuto ingiustificato di sottoporvisi (Cass. sez. I, n. 9727/2010).

(4)

Essi costituiscono però degli elementi presuntivi, liberamente valutabili dal Giudice per il suo convincimento.

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