Art. 345 – Denunzie al giudice tutelare

L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore 2 ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento 620 contenente la designazione di un tutore o di un protutore 360, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado 76 devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore 348 o protutore 360 entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione(1).

Note

(1)

Nel caso di omissione della denuncia, l’ufficiale di stato civile, il cancelliere o il notaio che omettano di effettuare quanto prescritto incorrono nella previsione di cui all’art. 328 del c.p.; diverso il caso dei parenti entro il terzo grado e della persona designata quale tutore o protutore, per i quali non sussiste detta sanzione.

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