Presso ogni tribunale il giudice tutelare(1) soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge(2).
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
Note
(1)
Il giudice tutelare (garante degli incapaci in misura maggiore rispetto alla precedente figura del “consiglio di famiglia”) è preposto alla cura della persona ed all’amministrazione del patrimonio dell’incapace. Secondo la dottrina ha molteplici funzioni: direttive, deliberative, consultive e di controllo, potendo nominare e convocare soggetti quali il tutore ed il curatore, ausiliare gli stessi nelle scelte e controllarne gli uffici.
(2)
Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 140 del d. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado. Originariamente il giudice tutelare trovava sede nella pretura oggi soppressa.