Art. 437 – Obbligo del donatario

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria 438 co. III, 785, 801(1).

Note

(1)

Il fondamento dell’obbligo primario (poiché vi è la precedenza su ogni altro obbligato) di colui che abbia ricevuto una donazione (non rimuneratoria od obnuziale, di cui all’art. 785 del c.c.) consiste nel rapporto di gratitudine che si è di tal guisa instaurato.
Per quanto concerne il quantum, la prestazione dovrà avvenire nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario-debitore (come previsto dal successivo articolo).

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