Art. 438 – Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti 445 solo da chi versa in istato di bisogno(1) e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche 440, 441 di chi deve somministrarli(2). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale 51, 435, 439, 446, 660, 1881(3).

Il donatario 437 non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio(4).

Note

(1)

Il primo presupposto è lo stato di bisogno (incolpevole) dell’alimentando, ossia la carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
Ad esso è correlata l’incapacità di provvedere al proprio sostentamento tale da consentire un mantenimento (ad es. mediante esplicazione di attività lavorativa, impedita da invalidità al lavoro per incapacità fisica).

(2)

La capacità economica dell’obbligato risulta fondamentale perché è ad essa che dovrà ancorarsi la condizione economica complessiva, dovendosi soddisfare le esigenze ed i fabbisogni tanto della famiglia dell’alimentante quanto dell’alimentando.

(3)

Gli alimenti verranno versati in proporzione, ovviamente, al bisogno dell’alimentando, su cui incombe l’onere della prova dell’an e del quantum, mentre all’obbligato competerebbe il diverso onere circa l’impossibilità economica.

(4)

Tale ultimo comma costituisce un limite alla prestazione erogabile; viene fatto salvo il caso del perimento del bene per causa non imputabile al donatario-debitore-alimentante, mentre opererà la surrogazione (art. 1201 del c.c.) qualora vi sia stato trasferimento del bene.

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