(1)Non si possono accettare le eredità devolute ai minori(2) e agli interdetti(3), se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .
Note
(1)
Ove l’accettazione dell’eredità devoluta ai minori e agli interdetti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Il minore e l’interdetto non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell’accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(2)
Per i minori l’eredità deve essere accettata dai genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale (v. art. 320 del c.c.). Ove questi non possano o non vogliano accettare l’eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).
In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
(3)
Anche per gli interdetti è necessario che il tutore chieda l’autorizzazione al giudice tutelare.