Art. 516 – Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione(1) 456, 518, 729, 729 c.p.c..

Note

(1)

Il termine per l’esercizio della separazione decorre dalla data della morte e non da quella in cui il creditore o il legatario ne abbia avuto conoscenza. Decorre anche qualora non sia individuato un erede o il chiamato non abbia ancora accettato.
Il termine è stabilito a pena di decadenza e, di conseguenza, il suo decorso impedisce di esercitare il diritto alla separazione.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?