Il diritto alla separazione riguardo ai mobili 812 c.c.(1) si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione 456 c.c., il quale ordina l’inventario 769 ss. c.p.c., se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi(2)(3).
Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato(4).
Note
(1)
Vi rientrano anche i crediti, i diritti d’autore e d’inventore (v. Libro V, Titolo IX del c.c.) e le partecipazione societarie.
(2)
Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3)
Tra cui il trasferimento del possesso (v. art. 1140 del c.c.) sul bene separato al creditore separatista.
(4)
La separazione non ha effetti retroattivi: sono, quindi, validi ed efficaci gli atti di disposizione compiuti dall’erede anteriormente alla separazione, a prescindere dalla sussistenza in capo all’avente causa dei requisiti ex art. 1153 del c.c..
Ai creditori, in tali ipotesi, è consentita la c.d. la surrogazione reale, ossia la possibilità di chiedere la separazione sul prezzo non ancora pagato.