(1)Nelle successioni testamentarie 587 c.c., se il testatore non ha disposto una sostituzione 688 c.c. e se non ha luogo il diritto di rappresentazione 467 c.c., la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674(2), ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.
Note
(1)
Nelle successioni testamentarie, la parte di eredità del rinunziante viene devoluta, nell’ordine:
– per sostituzione (v. art. 688 del c.c.);
– per rappresentazione (v. art. 467 ss. c.c.);
– per accrescimento (v. art. 674 del c.c.) su cui v. nt. 2;
– in base alle norme sulla successione legittima (v. art. 677 ss. c.c.).
(2)
L’accrescimento opera solo in caso di chiamata solidale, ossia quando più eredi sono stati istituiti nello stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di quote o in parti uguali (es. nomino miei eredi Tizio, Caio e Sempronio).
Qualora la chiamata non sia solidale, l’eredità viene devoluta secondo le norme sulla successione legittima (v. art. 677 del c.c.).