Art. 623 – Comunicazioni agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico 603 c.c., appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo 602 c.c. o segreto 604 c.c., dopo la pubblicazione 620, 621 del c.c., comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza 43 c.c.(1).

Note

(1)

Non incombe sul notaio l’obbligo di ricercare gli eredi e legatari di cui non conosca la residenza o il recapito.
Ove il notaio non proceda agli incombenti indicati dalla norma in commento o li ritardi, gli interessati potranno richiedere il risarcimento del danno.

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