(1)Il notaio deve trasmettere alla cancelleria(2) del tribunale(3), nella cui giurisdizione si è aperta la successione 456 c.c., copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621(4)(5) e del testamento pubblico 603 c.c., 55.
Note
(1)
Ai sensi del D. L. 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore, dal 2 giugno 1999, è soppresso, salvi gli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
(2)
Le copie dei verbali e il testamento pubblico, a cura del cancelliere, devono essere raccolti in appositi volumi e ordinate in una rubrica alfabetica generale. Chiunque ne faccia richiesta può consultare tali copie.
(3)
La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D. L. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4)
Si tratta dei verbali di pubblicazione (v. art. 620 del c.c.) del testamento olografo (v. art. 602 del c.c.) e segreto (v. art. 604 del c.c.).
(5)
Non è previsto un termine entro il quale il notaio deve procedere con le predette comunicazioni. In caso di mancata o non tempestiva comunicazione si ritiene possa essere formulata richiesta di risarcimento danni. Non è, invece, configurabile il reato di omissione di atti di ufficio (v. art. 328 del c.p.), trattandosi di una forma di pubblicità-notizia.