Art. 708 – Disaccordo tra più esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente 700 c.c. non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria(1), sentiti, se occorre, gli eredi(2).

Note

(1)

E’ necessario, a tal fine, proporre ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il provvedimento viene reso mediante ordinanza reclamabile avanti alla Corte d’Appello, quest’ultima a sua volta decide con ordinanza non impugnabile.

(2)

L’audizione degli eredi è finalizzata a far emergere elementi in grado di risolvere il contrasto.

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