Art. 773 – Donazione a più donatari

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà(1).

È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri 674 c.c.(2).

Note

(1)

Si parla in proposito di donazione congiuntiva.
Ove non vi sia indicazione delle quote, queste si presumono uguali per tutti.

(2)

A differenza dell’accrescimento nella successione, in tema di donazione è necessaria un’espressa previsione affinchè la quota di un donatario si accresca a quella degli altri.
L’istituto opera anche laddove le parti assegnate siano determinate o non siano uguali.

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