Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni(1) 2, 394, 424, 427 c.c.. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato 776, 785 c.c. nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166(2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale(3)397, 2195 c.c..
Note
(1)
Solo chi è capace di agire, può validamente disporre per donazione. Sono, di conseguenza, esclusi gli interdetti, gli inabilitati e i minori, anche se emancipati e autorizzati all’esercizio dell’impresa.
(2)
Si tratta delle donazioni tra fidanzati o tra coniugi contenute in una convenzione matrimoniale (v. art. 159 del c.c.), della comunione convenzionale (v. art. 210 del c.c.), dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale (v. art. 167 del c.c.) e dell’atto di separazione dei beni (v. art. 215 del c.c.).
(3)
Per i minori emancipati la possibilità di compiere donazioni è riconosciuta esclusivamente nell’ambito di una convenzione matrimoniale.