Art. 842 – Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso 841, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia(1) o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.

Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Note

(1)

La caccia è stata regolata dalla l. 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Essa ha previsto che gli animali della fauna selvatica sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono protetti per tutelare l’interesse della comunità nazionale ed internazionale. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito entro certi limiti e purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

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