Art. 844 – Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni(1) derivanti dal fondo(2) del vicino(3), se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso(4).

Note

(1)

Si ritiene che le immissioni debbano, comunque, essere passibili di essere percepite da una persona con i cinque sensi o, in alternativa, con apparecchi rilevatori. La disposizione disciplina due casi particolari:
– immissioni tollerabili: sono lecite e, quindi, al proprietario del fondo che subisce l’immissione non si deve nulla;
– immissioni intollerabili: bisogna, però, ulteriormente differenziare le immissioni che, pur venendo superata la normale tollerabilità sono lecite ed è dunque stabilito un indennizzo; le immissioni intollerabili illecite, dal momento che prevalgono le ragioni del proprietario.
A favore del danneggiato sussiste, in questa ipotesi una tutela sia di tipo inibitorio che risarcitorio.

(2)

La disposizione riguarda le immissioni indirette, le quali giungono al fondo perché ivi condotte da elementi naturali (vento, ad esempio).
È, viceversa, illecito fare adoperarsi perché l’immissione arrivi in modo diretto sul suolo altrui.

(3)

Sono le immissioni che provengono da un fondo vicino, pur non confinante.

(4)

Il giudice deve valutare la tollerabilità delle immissioni, tenendo conto del modo in cui esse vengono in essere e degli interventi che ne sono causa. Bisogna, cioè, bilanciare le contrastanti esigenze dei proprietari, anche, se necessario, mutando luoghi od opere: il giudice può, ad esempio, dare ordine di insonorizzare l’ambiente da cui provengono i rumori.

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