Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro 885, 903 soltanto allo scopo di fabbricare(1) contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare(2) preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà(3) entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Note
(1)
L’effettiva realizzazione della costruzione costituisce requisito di validità del trasferimento, non essendo sufficiente la sola volontà di costruire.
(2)
L’interpellanza è finalizzata a sollecitare la decisione del proprietario. Essa deve rivestire una forma tale da consentire di accertare la decorrenza del termine iniziale, di cui il titolare può usufruire per rispondere all’interpellanza stessa.
(3)
Il proprietario deve esprimere tale intenzione entro il termine stabilito dalla disposizione in oggetto, in modo espresso o tacito. La mancata risposta corrisponde al non esercizio del potere di impedire la comunione.