Art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata(1).

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse(2).

Note

(1)

Il fatto costitutivo dell’acquisto è dato dal ritrovamento e dal decorso del termine previsto dalla norma senza che alcuno abbia reclamato la proprietà.

(2)

Le spese necessarie possono essere dovute alla custodia o al mantenimento della cosa.

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