Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico(1).
Se l’isola si è formata per avulsione 944, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola.(2)
Note
(1)
L’isola è uno spazio di terra circondato dall’acqua, originatosi in seguito all’emersione definitiva di una parte dell’alveo dalle acque di un fiume o di un torrente; le unioni di terra sono anch’esse isole, formatesi a seguito del deposito e dell’accumulo sull’alveo di detriti alluvionali.
(2)
Commi abrogati ex art. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).