Art. 1161 – Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili 1153(1) e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Note

(1)

La disposizione si riferisce anche ai beni mobili passibili di registrazione, ma che non siano in concreto registrati.

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